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	<title>Priscilla, Autore presso Sigeco</title>
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		<title>Nuova rottamazione cartelle L’agevolazione trova spazio nel decreto milleproroghe</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2025/01/23/nuova-rottamazione-cartelle-lagevolazione-trova-spazio-nel-decreto-milleproroghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 13:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tra gli emendamenti di maggiore interesse relativi alla legge di conversione del "decreto Milleproroghe" si segnalano i seguenti: nuova rottamazione delle cartelle; riapertura dei termini della definizione agevolata in atto per chi non è riuscito a saldare le rate in tempo; sanatoria dei ruoli con pagamento in 10 anni.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli emendamenti di maggiore interesse relativi alla legge di conversione del &#8220;decreto Milleproroghe&#8221; si segnalano i seguenti: nuova rottamazione delle cartelle; riapertura dei termini della definizione agevolata in atto per chi non è riuscito a saldare le rate in tempo; sanatoria dei ruoli con pagamento in 10 anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sigeco.info/2025/01/23/nuova-rottamazione-cartelle-lagevolazione-trova-spazio-nel-decreto-milleproroghe/">Nuova rottamazione cartelle L’agevolazione trova spazio nel decreto milleproroghe</a> proviene da <a href="https://www.sigeco.info">Sigeco</a>.</p>
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		<title>Avvisi bonari per omessi pagamenti ridotte le sanzioni</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2025/01/09/avvisi-bonari-per-omessi-pagamenti-ridotte-le-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’art. 2, c. 1, lett. l) n.1 D.Lgs. 87/2024 ha ridefinito l’ammontare della pena pecuniaria amministrativa prevista per gli omessi e ritardati versamenti delle imposte, riducendola dal 30% al 25% di ogni pagamento periodico, di conguaglio o saldo dell’imposta risultante da dichiarazione non corrisposto alle prescritte scadenze. Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 2, c. 1, lett. l) n.1 D.Lgs. 87/2024 ha ridefinito l’ammontare della pena pecuniaria amministrativa prevista per gli omessi e ritardati versamenti delle imposte, riducendola dal 30% al 25% di ogni pagamento periodico, di conguaglio o saldo dell’imposta risultante da dichiarazione non corrisposto alle prescritte scadenze. Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024. La riduzione ha effetti anche sulla pena pecuniaria ridotta e richiesta dall’Agenzia delle Entrate con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) emesse ex articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54 bis Dpr 633/1972 nei casi di ritardati o omessi versamenti di imposte. La pena pecuniaria amministrativa passa dal 10% all’8,33% dell’imposta omessa. Stessa sorte anche per le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali con sanzione che passa al 20% dell’imposta non corrisposta al 16,67%.</p>
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		<item>
		<title>Rimborsi delle spese di trasferta con Pos dal 1.01.2025 le novità della legge di bilancio 2025</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2024/12/30/rimborsi-delle-spese-di-trasferta-con-pos-dal-1-01-2025-le-novita-della-legge-di-bialncio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 13:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2025 prevede che, a decorrere dal 1.01.2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e noleggi con conducente), non concorrono a formare il reddito del lavoratore se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale, o con altri sistemi di  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2025 prevede che, a decorrere dal 1.01.2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e noleggi con conducente), non concorrono a formare il reddito del lavoratore se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione rileva anche ai fini della deducibilità dei costi per i redditi d’impresa e ai fini Irap.</p>
<p>I sistemi di pagamenti ammessi sono quindi carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari. Sono considerate tracciabili anche le app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare.</p>
<p>Le aziende dovranno comunicare al più presto le novità ai lavoratori. Il datore di lavoro potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell’azienda. Se i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito, nella nota spese, insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale, dovranno riportare anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.</p>
<p>In presenza del “doppio” giustificativo si potranno rimborsare le spese di trasferta nette a cedolino.</p>
<p>Se manca il documento che attesta il pagamento tracciato, l’azienda dovrà rimborsare la nota spese assoggettandola a ritenute e contributi.</p>
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		<item>
		<title>Riapertura della rottamazione, una storia infinita</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2024/07/24/riapertura-della-rottamazione-una-storia-infinita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I tecnici del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono al lavoro per disporre la proroga al 15.09.2024 della scadenza del 31.07.2024 per la 5^ rata della rottamazione quater. In questi giorni stanno arrivando ai contribuenti gli alert di avviso di pagamento, che potrà essere effettuato anche 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I tecnici del Ministero dell&#8217;Economia e dell&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione sono al lavoro per disporre la proroga al 15.09.2024 della scadenza del 31.07.2024 per la 5^ rata della rottamazione quater. In questi giorni stanno arrivando ai contribuenti gli alert di avviso di pagamento, che potrà essere effettuato anche 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi entro il 5.08.2024, termine oltre il quale in caso di mancato o tardivo pagamento scatterà l&#8217;automatica perdita dei benefici della definizione agevolata.</p>
<p>Inoltre, è in corso di valutazione la possibilità di riattivare una nuova rottamazione che si estenda ai carichi affidati fino al 31.12.2023. Infine, è probabile che sarà consentita la ripresa delle rate scadute dei cosiddetti decaduti e ritornare in bonis, ottenendo in tal modo i benefici della rottamazione quater, persi per mancato pagamento della rata, e riallineando il piano come da prospetto inviato alla fine del 2023.</p>
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		<item>
		<title>Compensazione in F24 vietata per crediti erariali oltre 10.000 euro esclusi che ha pagamenti regolari in corso</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2024/05/22/compensazione-in-f24-vietata-per-crediti-erariali-oltre-10-000-euro-esclusi-che-ha-pagamenti-regolari-in-corso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 12:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’art. 4, c. 1 D.L. 39/2024, inserendo l’art. 121, c. 3-bis nel D.L. 34/2020, dispone che la presenza di debiti erariali superiori a 10.000 euro non consente la compensazione dei crediti d’imposta disciplinati dallo stesso art. 121. Il blocco opera se è già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 4, c. 1 D.L. 39/2024, inserendo l’art. 121, c. 3-bis nel D.L. 34/2020, dispone che la presenza di debiti erariali superiori a 10.000 euro non consente la compensazione dei crediti d’imposta disciplinati dallo stesso art. 121.</p>
<p>Il blocco opera se è già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non sono in essere provvedimenti di sospensione, oppure se è intervenuta decadenza dalla rateazione. Ne consegue che la presenza di una rateizzazione per la quale non è intervenuta decadenza, anche se relativa a debiti di ammontare superiore a 10.000 euro, non determina il blocco delle compensazioni. La norma precisa che la sospensione si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, quindi non su tutto l’ammontare.</p>
<p>L’art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 introduce un divieto generale all’utilizzo dei crediti in compensazione (non solo bonus edilizi). Viene riscritto l&#8217;art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006, che era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e che prevede un divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100.000 euro. La nuova versione della norma esclude dal blocco i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione Inail, per i quali la compensazione non è interessata dal blocco. Inoltre, il blocco non opera per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Uso del contante sempre più pericoloso: il commercialista deve segnalare i prelievi sospetti</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2024/01/23/uso-del-contante-sempre-piu-pericoloso-il-commercialista-deve-segnalare-i-prelievi-sospetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Cassazione, con la sentenza n. 2129/2023, ha stabilito il dovere del commercialista di effettuare la segnalazione di operazione sospetta della società cliente di cui tiene la contabilità, che ha effettuato numerosi ed ingenti prelevamenti per contanti dal conto bancario. La pronuncia riguarda una Srl che aveva effettuato prelievi in contanti per oltre 12 milioni  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione, con la sentenza n. 2129/2023, ha stabilito il dovere del commercialista di effettuare la segnalazione di operazione sospetta della società cliente di cui tiene la contabilità, che ha effettuato numerosi ed ingenti prelevamenti per contanti dal conto bancario.</p>
<p>La pronuncia riguarda una Srl che aveva effettuato prelievi in contanti per oltre 12 milioni di euro in poco più di 2 anni, a cavallo del 2007, e il commercialista che ne curava la contabilità è stato sanzionato dal MEF per omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta.</p>
<p>Non è noto se la banca presso cui sono stati eseguiti i prelevamenti per contanti abbia effettuato la segnalazione di operazione sospetta e se, in difetto, siano state mosse analoghe contestazioni. Secondo le previsioni della Banca d’Italia in materia, infatti, il primo ente obbligato a individuare l’eventuale anomalia è proprio la banca e non il professionista.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Incentivo per nuove assunzioni Maxi-deduzione del 120%</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2024/01/09/incentivo-per-nuove-assunzioni-maxi-deduzione-del-120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2024 ha introdotto la maxi-deduzione del 120% del costo relativo all’incremento occupazionale al fine di agevolare i datori di lavoro che nel 2024 innalzano l’occupazione stabile attraverso il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Contestualmente, dal 1.01.2024, non è più utilizzabile l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2024 ha introdotto la maxi-deduzione del 120% del costo relativo all’incremento occupazionale al fine di agevolare i datori di lavoro che nel 2024 innalzano l’occupazione stabile attraverso il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>
<p>Contestualmente, dal 1.01.2024, non è più utilizzabile l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori under 36 che non sono mai stati stabilmente occupati; resta in vigore la misura strutturale che riconosce per 36 mesi un esonero del 50% della contribuzione datoriale, nel limite massimo annuo di euro 3.000, per trasformazioni e assunzioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni mai occupati in modo stabile (art. 1, cc. 100-105 e 107 L. 205/2017).</p>
<p>La maxi-deduzione del 120%, come condizione preliminare, necessita dell’incremento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato al 31.12.2024 rispetto al valore medio del 2023. Si resta in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo, nonché delle relative istruzioni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fattura elettronica nel regime forfetario dal 1° gennaio</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2024/01/08/fattura-elettronica-nel-regime-forfetario-dal-1-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 13:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio. Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio.</p>
<p>Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19 e, poiché effettua operazioni senza l’applicazione dell’Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2. Considerando che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali” la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.</p>
<p>Inoltre, quando l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l’applicazione dell’imposta di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sigeco.info/2024/01/08/fattura-elettronica-nel-regime-forfetario-dal-1-gennaio/">Fattura elettronica nel regime forfetario dal 1° gennaio</a> proviene da <a href="https://www.sigeco.info">Sigeco</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Obbligo polizza assicurativa per danni climatici per tutte le imprese</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2024/01/03/obbligo-polizza-assicurativa-per-danni-climatici-per-tutte-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 13:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sigeco.info/?p=2755</guid>

					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2024 introduce l’obbligo, per le imprese, di stipulare una polizza assicurativa, entro il 2024, a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione è considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2024 introduce l’obbligo, per le imprese, di stipulare una polizza assicurativa, entro il 2024, a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.</p>
<p>L&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di assicurazione è considerato nell&#8217;assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.<br />
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l&#8217;applicazione di premi proporzionali al rischio. In caso di accertamento di violazione o elusione dell&#8217;obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, Ivass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sigeco.info/2024/01/03/obbligo-polizza-assicurativa-per-danni-climatici-per-tutte-le-imprese/">Obbligo polizza assicurativa per danni climatici per tutte le imprese</a> proviene da <a href="https://www.sigeco.info">Sigeco</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Auguri di felice nuovo anno!</title>
		<link>https://www.sigeco.info/2023/12/30/auguri-di-felice-nuovo-anno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando il vecchio anno se va è sempre motivo di riflessione. Come sempre noi siamo stati vicini al mondo delle imprese non solo con l’assistenza fiscale e la consulenza ma anche cercando di dare un aspetto più “umano” fatto di consigli e vicinanza alle persone siano essi imprenditori o semplici contribuenti alle prese con i  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando il vecchio anno se va è sempre motivo di riflessione.</p>
<p>Come sempre noi siamo stati vicini al mondo delle imprese non solo con l’assistenza fiscale e la consulenza ma anche cercando di dare un aspetto più “umano” fatto di consigli e vicinanza alle persone siano essi imprenditori o semplici contribuenti alle prese con i non sempre facili problemi fiscali.</p>
<p>Il nuovo anno ci porterà nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere insieme ai nostri clienti cercando di dare un contributo ed un sopporto per rendere meno ostico e difficoltosa una materia per sua natura non semplice.</p>
<p><strong>AUGURI di pace e serenità a tutti.</strong></p>
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