Fattura elettronica nel regime forfetario dal 1° gennaio

Last Updated: 3 Febbraio 2025

Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio.

Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19 e, poiché effettua operazioni senza l’applicazione dell’Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2. Considerando che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali” la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

Inoltre, quando l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l’applicazione dell’imposta di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.

Comunicazioni utili

  • 18 Settembre 2026||0,9 min||
    Iva in edilizia
  • 7 Settembre 2026||0,9 min||
    Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
  • 3 Agosto 2026||3,9 min||
    Informazioni per il periodo feriale