Avvisi bonari per omessi pagamenti ridotte le sanzioni
L’art. 2, c. 1, lett. l) n.1 D.Lgs. 87/2024 ha ridefinito l’ammontare della pena pecuniaria amministrativa prevista per gli omessi e ritardati versamenti delle imposte, riducendola dal 30% al 25% di ogni pagamento periodico, di conguaglio o saldo dell’imposta risultante da dichiarazione non corrisposto alle prescritte scadenze. Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024. La riduzione ha effetti anche sulla pena pecuniaria ridotta e richiesta dall’Agenzia delle Entrate con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) emesse ex articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54 bis Dpr 633/1972 nei casi di ritardati o omessi versamenti di imposte. La pena pecuniaria amministrativa passa dal 10% all’8,33% dell’imposta omessa. Stessa sorte anche per le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali con sanzione che passa al 20% dell’imposta non corrisposta al 16,67%.



