Dalla Corte di Cassazione fissate le regole per la valutazione delle dei lavori e delle commesse in corso d’opera a fine anno

Last Updated: 29 Dicembre 2025

Dalla Corte di Cassazione fissate le regole per la valutazione delle

dei lavori e delle commesse in corso d’opera a fine anno

La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con la sentenza 16.10.2025, n. 27592, affronta un tema solo apparentemente tecnico, ma estremamente importante per le imprese di costruzione e di impiantistica. Ci si riferisce, nello specifico, alla corretta valutazione delle rimanenze di lavori in corso su commessa ultrannuale.

La Suprema Corte spezza definitivamente la logica di convenienza, ribadendo che il combinato disposto degli artt. 93, 86 e 88 del Tuir, dell’art. 2426, n. 11 c.c. e dell’OIC 23 non lascia spazio a margini di discrezionalità valutativa.

Il messaggio è semplice e, dopo questa presa di posizione, difficilmente contestabile: occorre fare riferimento a criteri precisi nel senso che per le commesse ultrannuali va applicato il criterio della percentuale di completamento, misurando anno per anno il valore dei lavori in base ai SAL e ai cc.dd. consuntivi di cantiere.

La contabilità, pertanto, non è un terreno di negoziazione del reddito, ma deve necessariamente rappresentare una fotografia istantanea e verificabile di uno stato di avanzamento reale degli stadi di cantiere e dei beni ivi compresi.

Lo spunto di riflessione offerto dalla sentenza è particolarmente rilevante e va colto nella sua essenza pratica. La Cassazione costruisce e impone una vera e propria teoria dei “vasi comunicanti”, tra bilancio civilistico e imponibile fiscale, nel senso che il bilancio può essere prudente, ma non può contraddire i principi di competenza, certezza e correlazione tra costi e ricavi e, nel caso di rimanenze in costruzione, se l’opera è stata eseguita, una quota di reddito è maturata e non può essere occultata dietro stime ribassate di rimanenze o passività artificiose.

L’impostazione ha una chiara funzione antielusiva, volta ad arginare condotte inappropriate di chi riduce le rimanenze o manipola il risultato di esercizio. Ma, soprattutto, la decisione indica in modo concreto la strada da seguire per le imprese.

Ecco quindi cosa fare

  • predisporre per ogni cantiere un dossier di commessa aggiornato, che raccordi costi diretti, costi indiretti imputati, varianti e acconti ma soprattutto il valore finale che verrà fatturato a fine lavori al cliente.
  • adottare in modo sistematico il metodo della percentuale di completamento, valutando con il tecnico quanto percentualmente realizzato dell’opera alla data del 31 di dicembre.

In questa prospettiva, la sentenza n. 27592/2025 non rappresenta soltanto un monito deciso e attento, ma una opportunità concreta. Ed invero, chi si allinea stabilmente all’art. 93 del Tuir e all’OIC 23 ottiene bilanci certamente più chiari e comprensibili e, di conseguenza, rapporti più trasparenti con banche e revisori, oltre ovviamente a un profilo fiscale più difendibile in sede di verifica e contenzioso.

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