Nuove norme a tutela della trasparenza retributiva

Last Updated: 25 Giugno 2026

Dal 7 giugno 2026 è in vigore il D. Lgs. 7.05.2026 n. 96, che attua in Italia la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, modificando in particolare il Codice delle pari opportunità (D. Lgs. 198/2006). La disciplina riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati e si applica ai rapporti di lavoro subordinato (tempo indeterminato/determinato, pieno/part-time), inclusi i dirigenti, con esclusione del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
L’obiettivo è rendere verificabile la parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore, agendo sia prima dell’assunzione sia nella gestione del rapporto.

Trasparenza retributiva prima dell’assunzione e divieti in fase di selezione del personale

• Divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in attuali o precedenti rapporti di lavoro.
• Divieto anche di acquisire tali informazioni in via indiretta, per il tramite di soggetti terzi (es. società di selezione, agenzie).

Informazioni obbligatorie negli avvisi/bandi di lavoro
Negli annunci, avvisi e bandi con cui sono rese note le opportunità di lavoro devono essere indicati:
• la retribuzione iniziale o la fascia retributiva attribuibile alla posizione, determinata con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere;
• le disposizioni rilevanti del CCNL applicato dal datore in relazione alla posizione.

Trasparenza retributiva nella gestione del rapporto di lavoro
• I datori di lavoro devono rendere accessibili ai lavoratori: i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi; i criteri stabiliti per la progressione economica.
• Per i datori che applicano un CCNL di OO.SS. comparativamente più rappresentative (o equivalenti), l’obbligo si considera assolto mediante rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal CCNL e dagli eventuali accordi aziendali ex art. 51 D. Lgs. 81/2015.

Per i datori con meno di 50 dipendenti, NON vi è obbligo di rendere disponibili i criteri della progressione economica (restano invece gli altri obblighi di trasparenza).

Collegamento con gli obblighi informativi all’atto dell’assunzione
• Gli obblighi di trasparenza retributiva sono in via ordinaria assolti attraverso l’informativa al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto (art. 1, c. 1, D. Lgs. 152/1997): livello di inquadramento; retribuzione iniziale; CCNL applicato e relativi criteri di determinazione praticamente devono essere inseriti questi elementi nella lettera di assunzione.
Diritto di informazione dei lavoratori
• Ogni lavoratore ha diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro 2 mesi dalla richiesta, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
• Il diritto può essere esercitato personalmente, oppure tramite: rappresentanti dei lavoratori, organismi per la parità, previo specifico mandato.
• Il diritto può essere esercitato non più di una volta all’anno.
• Il datore deve informare annualmente tutti i lavoratori dell’esistenza di questo diritto e delle modalità di esercizio.
Se le informazioni fornite sono imprecise o incomplete, i lavoratori (o i loro rappresentanti) possono richiedere ulteriori chiarimenti; il datore deve fornire risposta motivata.
• È fatto divieto di impedire ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione; sono nulle le clausole che limitano questa facoltà.
Datori fino a 49 dipendenti
Le modalità con cui fornire le informazioni, evitando l’identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori, saranno definite da D.M. da emanare entro 90 giorni.
La violazione di queste regole espone l’azienda a sanzioni, vi invitiamo pertanto ad adeguare i vostri annunci e i processi di colloquio.
Siamo a vostra disposizione per ogni informazione o chiarimento compatibilmente con le notizie e gli aggiornamenti ancora in corso di formazione su questa nuova materia.

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