Superbonus entra in vigore l’antifrode

tracciabilità e limiti delle cessioni dei crediti

Dal 1.05.2022, dopo la prima cessione, i crediti trasferiti non potranno essere più spacchettati, ossia non potranno essere più oggetto di cessioni parziali. A ogni credito, inoltre, sarà attribuito un codice identificativo univoco, che dovrà essere indicato nelle comunicazioni di eventuali successive cessioni. Diventerà più semplice tracciare il percorso che i crediti hanno compiuto, in modo da rafforzare i presidi antifrode.

La legge di conversione del Decreto Bollette ha introdotto la quarta cessione: sarà possibile solo tra banca e correntista e solo a condizione che siano state esaurite le precedenti tre cessioni. Si tratta di una modifica sottoposta a vincoli eccessivi, così che sono già allo studio modifiche. La prima ipotesi è che sarà possibile la cessione ai correntisti anche prima del quarto step. La seconda è che sarà possibile effettuare anche cessioni di singole annualità, senza trasferire il credito in blocco.

Entro il 29.04.2022 sarà possibile, per i privati, trasmettere le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi agli interventi del 2021 (e le rate residue non fruite relative al 2020). Il termine deve tenere conto dei 5 giorni per le comunicazioni all’Enea. Questa scadenza non vale per i soggetti Ires e per le partite Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022: per loro ci sarà tempo fino al 15.10.2022.

A partire dal 28.05.2022, per gli interventi edili di importo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni saranno concesse soltanto se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture sarà indicato che le opere sono state realizzate da imprese che applicano il contratto nazionale dell’edilizia. In questo modo, per la prima volta si crea un collegamento tra bonus edilizi e Ccnl. Questo adempimento diventa decisivo anche per l’apposizione del visto di conformità.

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