Sospensione degli ammortamenti 2021

riservato a chi ha già sospeso nel 2020

Secondo la legge di Bilancio 2022, i soggetti che, avvalendosi della deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2 c.c.

prevista dall’art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020, hanno già sospeso l’intera quota di ammortamento nel

bilancio 2020 del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali possono sospendere gli

ammortamenti anche nei bilanci relativi all’esercizio 2021.

 

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