Rottamazione cartelle fino a 5.000 euro
Il limite dei 5.000 euro oggetto della cancellazione automatica sarà valutato non in relazione al valore
complessivo della cartella, ma dei singoli carichi. Ad esempio, se una cartella è composta da più partite
relative, rispettivamente, a sanzioni per violazioni del Codice della strada per 3.000 euro e
contestazioni per imposte locali per 4.000 euro, potrebbe comunque scattare – in presenza degli altri
requisiti – la cancellazione automatica, anche se il valore complessivo è pari a 7.000 euro.
È uno dei chiarimenti della circolare 24.02.2021, n. 11/E sullo stralcio dei debiti che, al 23.03.2021,
avevano un importo residuo fino a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al
31.12.2010. Una sanatoria prevista dall’art. 4 D.L. 41/2021) e riservata ai contribuenti persone fisiche e
non (società di capitali, società di persone, enti non commerciali) che hanno conseguito un reddito
imponibile fino a 30.000 euro nel 2019.
Il 31.10.2021 saranno stralciati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per
rottamazione ter e saldo e stralcio. Il limite di 5.000 euro, inclusi capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, deve essere calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. È anche
possibile che, all’interno della stessa cartella, vi siano carichi rientranti nel condono, in quanto
d’importo residuo non superiore al limite di 5.000 euro, e carichi esclusi poiché di importo residuo
superiore.
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, attraverso un apposito servizio, si può
verificare se i debiti ammessi alla rottamazione o al saldo e stralcio possono essere potenzialmente
oggetto di condono. Se dal controllo emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati
dall’annullamento e se, per il periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito
imponibile non superiore a 30.000 euro, è possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla
richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da usare per il versamento delle rate ancora dovute,
calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
L’annullamento dei debiti sarà fatto alla data del 31.10.2021 per i contribuenti i cui codici fiscali non
sono segnalati dall’agenzia delle Entrate, perché in possesso dei requisiti. Nel caso di coobbligazione
non ci sarà alcun annullamento se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli
segnalati dall’agenzia delle Entrate con redditi imponibili superiori a 30.000 euro.
Considerato che l’annullamento dei debiti avverrà entro il 31.10.2021, il rischio è che questa data
possa penalizzare i contribuenti che pagano le rate della rottamazione e del saldo e stralcio, in
scadenza prima di tale data. Anche perché è stabilito che restano definitivamente acquisite le somme
versate prima della data dell’annullamento.
Per evitare disparità di trattamento, così come fu stabilito per l’annullamento dei debiti a ruolo di
importo residuo fino a 1.000 euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 2000 al 2010 (art. 2 D.L. 119/2018) si dovrebbe “copiare” la norma in base alla quale le somme
versate, che rientrano nell’annullamento, sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti
eventualmente inclusi nella definizione anteriormente al versamento, o, in mancanza, a debiti scaduti o
in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.
Lo stralcio degli affidamenti non superiori a 5.000 euro opera per singolo carico, mentre non rileva il
totale addebitato in cartella. Ai fini del rispetto del limite rappresentato dal reddito imponibile 2019 non
superiore a 30.000 euro, occorre sommare il reddito soggetto a cedolare secca e il reddito dei forfettari.
Non si deve, invece, tenere conto dell’importo dell’Ace.