Rottamazione cartelle fino a 5.000 euro

un beneficio ma non per tutti

Il limite dei 5.000 euro oggetto della cancellazione automatica sarà valutato non in relazione al valore

complessivo della cartella, ma dei singoli carichi. Ad esempio, se una cartella è composta da più partite

relative, rispettivamente, a sanzioni per violazioni del Codice della strada per 3.000 euro e

contestazioni per imposte locali per 4.000 euro, potrebbe comunque scattare – in presenza degli altri

requisiti – la cancellazione automatica, anche se il valore complessivo è pari a 7.000 euro.

È uno dei chiarimenti della circolare 24.02.2021, n. 11/E sullo stralcio dei debiti che, al 23.03.2021,

avevano un importo residuo fino a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al

31.12.2010. Una sanatoria prevista dall’art. 4 D.L. 41/2021) e riservata ai contribuenti persone fisiche e

non (società di capitali, società di persone, enti non commerciali) che hanno conseguito un reddito

imponibile fino a 30.000 euro nel 2019.

Il 31.10.2021 saranno stralciati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per

rottamazione ter e saldo e stralcio. Il limite di 5.000 euro, inclusi capitale, interessi per ritardata

iscrizione a ruolo e sanzioni, deve essere calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. È anche

possibile che, all’interno della stessa cartella, vi siano carichi rientranti nel condono, in quanto

d’importo residuo non superiore al limite di 5.000 euro, e carichi esclusi poiché di importo residuo

superiore.

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, attraverso un apposito servizio, si può

verificare se i debiti ammessi alla rottamazione o al saldo e stralcio possono essere potenzialmente

oggetto di condono. Se dal controllo emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati

dall’annullamento e se, per il periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito

imponibile non superiore a 30.000 euro, è possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla

richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da usare per il versamento delle rate ancora dovute,

calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

L’annullamento dei debiti sarà fatto alla data del 31.10.2021 per i contribuenti i cui codici fiscali non

sono segnalati dall’agenzia delle Entrate, perché in possesso dei requisiti. Nel caso di coobbligazione

non ci sarà alcun annullamento se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli

segnalati dall’agenzia delle Entrate con redditi imponibili superiori a 30.000 euro.

Considerato che l’annullamento dei debiti avverrà entro il 31.10.2021, il rischio è che questa data

possa penalizzare i contribuenti che pagano le rate della rottamazione e del saldo e stralcio, in

scadenza prima di tale data. Anche perché è stabilito che restano definitivamente acquisite le somme

versate prima della data dell’annullamento.

Per evitare disparità di trattamento, così come fu stabilito per l’annullamento dei debiti a ruolo di

importo residuo fino a 1.000 euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione

dal 2000 al 2010 (art. 2 D.L. 119/2018) si dovrebbe “copiare” la norma in base alla quale le somme

versate, che rientrano nell’annullamento, sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti

eventualmente inclusi nella definizione anteriormente al versamento, o, in mancanza, a debiti scaduti o

in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

Lo stralcio degli affidamenti non superiori a 5.000 euro opera per singolo carico, mentre non rileva il

totale addebitato in cartella. Ai fini del rispetto del limite rappresentato dal reddito imponibile 2019 non

superiore a 30.000 euro, occorre sommare il reddito soggetto a cedolare secca e il reddito dei forfettari.

Non si deve, invece, tenere conto dell’importo dell’Ace.

 

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