Riscossione cartelle di pagamento

nonostante i chiarimenti dell'Agenzia la riscossione è sempre più un labirinto

Riportiamo alcuni dei chiarimenti contenuti nelle Faq diramate sulle novità introdotte con il D.L. n.

146/2021, in vigore dal 22.10.2021.

• I soggetti con dilazioni concesse dopo l’8.03.2020 e durante il periodo di sospensione all’art. 68

del D.L. n. 18/2020 avrebbero dovuto versare le somme sospese entro il 30.09.2021 e non possono

fruire della rimessione in termini al 31.10.2021. Entro il 31.10.2021 il debitore con piano pendente

all’8.03.2020 deve versare un numero di rate tale che gli consenta di restare al di sotto delle 18

rate complessivamente non pagate. Per le cartelle notificate dal 1.09 al 31.12.2021, prima di 150

giorni dalla notifica, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può effettuare alcuna attività di

recupero del debito.

• Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 146/2021 tutti i debitori con piani di rientro in corso all’8.03.2020,

decaduti alla data del 22.10.2021, sono di diritto riammessi alla rateazione. Inoltre, con riferimento

agli stessi soggetti, si prevede che le somme sospese devono essere pagate entro il 31.10.2021,

tenendo conto del fatto che la nuova causa di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 18

rate non pagate. Le Faq confermano, in proposito, che il debitore potrà, pertanto, corrispondere

entro fine mese un importo corrispondente a un numero di quote tale da consentire di rispettare

il nuovo limite decadenziale.

• Se si tiene conto che le rate ordinariamente in scadenza nei mesi di settembre e ottobre 2021

devono essere pagate, ipotizzando un soggetto che non abbia versato nulla nel corso del periodo

di sospensione e che non abbia quote scadute prima dell’8.03.2020, ciò significa che al 31.10.2021

sarà sufficiente versare un ammontare pari a 3 rate. In questo modo, infatti, si sarà rispettato il

tetto delle 18 rate complessivamente non pagate e si avrà diritto a proseguire i versamenti mensili

a partire da novembre.

• Per le istanze di rateazione trasmesse oltre l’8.03.2020 e fino al 31.12.2021, invece, la soglia resta

ferma a 10 rate non pagate. Per i contribuenti che hanno richiesto la dilazione dopo l’8.03.2020 e

che avevano rate in scadenza durante la fase di moratoria (8.03.2020 – 31.08.2021) le Faq

evidenziano che questi avrebbero dovuto pagare le somme sospese entro il 30.09.2021, pur

considerando il limite delle 10 rate non versate.

• Con riguardo alle cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre del 2021, l’agente della riscossione

conferma che prima di 150 giorni dalla notifica non si «potrà dare corso all’attività di recupero

del debito». Per l’ampiezza dell’espressione, si deve ritenere che sono preclusi non solo i

pignoramenti ma anche fermi e ipoteche.

• Infine, si segnala che al 30.11.2021 si concentrano tutte le scadenze della rottamazione ter, sia

per le rate 2020 sia per quelle maturate fino al 31.07.2021.

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