Riscossione cartelle di pagamento
Riportiamo alcuni dei chiarimenti contenuti nelle Faq diramate sulle novità introdotte con il D.L. n.
146/2021, in vigore dal 22.10.2021.
• I soggetti con dilazioni concesse dopo l’8.03.2020 e durante il periodo di sospensione all’art. 68
del D.L. n. 18/2020 avrebbero dovuto versare le somme sospese entro il 30.09.2021 e non possono
fruire della rimessione in termini al 31.10.2021. Entro il 31.10.2021 il debitore con piano pendente
all’8.03.2020 deve versare un numero di rate tale che gli consenta di restare al di sotto delle 18
rate complessivamente non pagate. Per le cartelle notificate dal 1.09 al 31.12.2021, prima di 150
giorni dalla notifica, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può effettuare alcuna attività di
recupero del debito.
• Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 146/2021 tutti i debitori con piani di rientro in corso all’8.03.2020,
decaduti alla data del 22.10.2021, sono di diritto riammessi alla rateazione. Inoltre, con riferimento
agli stessi soggetti, si prevede che le somme sospese devono essere pagate entro il 31.10.2021,
tenendo conto del fatto che la nuova causa di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 18
rate non pagate. Le Faq confermano, in proposito, che il debitore potrà, pertanto, corrispondere
entro fine mese un importo corrispondente a un numero di quote tale da consentire di rispettare
il nuovo limite decadenziale.
• Se si tiene conto che le rate ordinariamente in scadenza nei mesi di settembre e ottobre 2021
devono essere pagate, ipotizzando un soggetto che non abbia versato nulla nel corso del periodo
di sospensione e che non abbia quote scadute prima dell’8.03.2020, ciò significa che al 31.10.2021
sarà sufficiente versare un ammontare pari a 3 rate. In questo modo, infatti, si sarà rispettato il
tetto delle 18 rate complessivamente non pagate e si avrà diritto a proseguire i versamenti mensili
a partire da novembre.
• Per le istanze di rateazione trasmesse oltre l’8.03.2020 e fino al 31.12.2021, invece, la soglia resta
ferma a 10 rate non pagate. Per i contribuenti che hanno richiesto la dilazione dopo l’8.03.2020 e
che avevano rate in scadenza durante la fase di moratoria (8.03.2020 – 31.08.2021) le Faq
evidenziano che questi avrebbero dovuto pagare le somme sospese entro il 30.09.2021, pur
considerando il limite delle 10 rate non versate.
• Con riguardo alle cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre del 2021, l’agente della riscossione
conferma che prima di 150 giorni dalla notifica non si «potrà dare corso all’attività di recupero
del debito». Per l’ampiezza dell’espressione, si deve ritenere che sono preclusi non solo i
pignoramenti ma anche fermi e ipoteche.
• Infine, si segnala che al 30.11.2021 si concentrano tutte le scadenze della rottamazione ter, sia
per le rate 2020 sia per quelle maturate fino al 31.07.2021.