Recupero immediato Iva su crediti verso procedure concorsuali

nel decreto sostegni bis (73/2021) rimosso un annoso limite al recupero dell'iva

L’art. 18 del D.L. 73/2021 ha inserito nell'art. 26 Dpr 633/1972, in particolare attraverso i nuovi commi 3- bis e 5-bis, la possibilità del recupero immediato dell'Iva sui crediti verso le procedure concorsuali, ma solo per quelle aperte dal 26.05.2021, data di entrata in vigore del decreto.

In base alle modifiche apportate, il cedente/prestatore potrà emettere la nota di variazione per la rettifica in diminuzione dell'Iva, in dipendenza del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale, per cui non dovrà più aspettare la chiusura della procedura.

La nuova norma precisa che la data di assoggettamento alla procedura coincide con quella della sentenza dichiarativa del fallimento, oppure del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, oppure del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente/prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento al fine di riaddebitare l'imposta sull'importo riscosso.

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