Rate sospese da versare entro il 30.09.2021
Entro il 30.09.2021 (a meno di modifiche dell’ultima ora) devono essere versate la rate sospese, maturate nel periodo dall’8.03.2020 al 31.08.2021, per effetto della moratoria disposta nell’art. 68 del D.L. 18/2020. Quest’ultimo articolo prevede, in particolare, che gli importi non versati all’agente della riscossione siano corrisposti in un’unica soluzione entro la fine del mese successivo a quello di termine del periodo di sospensione. • Per alleviare il peso del pagamento del debito pregresso, la normativa emergenziale (art. 13 decies del D.L. 137/2020) ha stabilito che per tutte le dilazioni in corso all’8.03.2020 e per quelle richieste entro la fine di quest’anno, la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 10 rate non pagate, in luogo delle ordinarie 5.
Si precisa infine che tale possibilità riguarda sia i piani di dilazione già in essere con rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione (08.03.2021 – 31.08.2021), che quelli che verranno concessi (mediante presentazione di apposita istanza) fino al 31.12.2021.