Precisazioni sul credito d’imposta sugli affitti commerciali

il sovrapporsi di norme impongono dei chiarimenti

 

 

Si segnala che il credito d’imposta per gli affitti, per far fronte all’emergenza pandemica, può coprire fino

a metà dei canoni di locazioni pagati dai negozianti e imprenditori da marzo 2020 a maggio 2021.

Tuttavia, tale credito d’imposta sconta pur sempre due limiti generali:

  • si tratta di un’agevolazione in “moneta fiscale”. Non è un contributo diretto, ma un credito

d’imposta che l’inquilino può usare in compensazione (se ha pagamenti da fare) o cedere ad

altri;

  • il tax credit esiste solo se il canone è stato pagato; questa, tuttavia, è una condizione che molti

conduttori non sono riusciti a rispettare nella difficile stagione della pandemia.

Uno dei presupposti per accedere al credito d’imposta sulle locazioni è il monitoraggio del calo mensile

minimo di fatturato.

Più in particolare, per il bonus relativo alle mensilità del periodo 2020, il monitoraggio era effettuato

mettendo a confronto il dato puntuale di fatturato e corrispettivi del mese 2020 con gli stessi valori dello

speculare mese del 2019. Il calo doveva essere di almeno il 50%.

Diversamente, le estensioni del tax credit locazioni introdotte dal DL sostegni bis prevedono due direttrici.

Per la generalità delle partite Iva il bonus è stato esteso ai mesi da gennaio a maggio 2021 e il bonus

compete in presenza di un calo minimo medio mensile del 30% calcolato su un periodo di

riferimento (non rileva quindi il dato mensile puntuale) che va dal 1.4.2020 al 31.03.2021, da

contrapporre allo speculare periodo precedente (1.4.2019-31.03.2020). Verificata l’esistenza del

calo medio mensile, il credito d’imposta compete per tutti cinque i mesi. Sono esplicitamente

esentate dal riscontro del calo di fatturato le sole nuove attività.

Per i soggetti che operano nel comparto del turismo è, invece, disposta la proroga del periodo di fruibilità

del bonus di tre mesi

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