Nuovo contributo a fondo perduto integrativo al netto dei sostegni automatici
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 175776/2021 ha fissato al 2.09.2021 il termine per l’invio
delle domande per richiedere il contributo alternativo (o integrativo) disciplinato dai commi 5 e
seguenti dell’art. 1 del “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 73/2021).
Oltre all’indicazione del possesso dei requisiti di accesso, si deve indicare l’elenco dettagliato degli aiuti
ricevuti nell’ambito delle misure varate con riferimento all’emergenza Covid-19, ai fini del rispetto delle
regole del Temporary framework.
Una volta compiuta tale verifica con esito positivo, la norma contempla due tipologie di soggetti: coloro
che hanno beneficiato del contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del “Decreto Sostegni-bis”, che
potranno ricevere un ulteriore contributo “integrativo” e gli operatori economici che, invece, non hanno
beneficiato del contributo automatico, che potranno richiedere la liquidazione di un contributo a fondo
perduto “alternativo” (con coefficienti maggiorati in base a ricavi o compensi).
In calce all’istanza, infine, i contribuenti dovranno indicare se intendono ricevere il contributo, che non
potrà superare il valore di € 150.000, mediante accredito sul proprio conto corrente oppure sotto forma
di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
SIGECO procederà a verificare i nominativi dei propri clienti che rientrano nei presupposti del presente contributo a fondo perduto. La formazione dell’istanza e la relativa spedizione dovrà essere oggetto di specifico incarico.