Novità iva del nuovo anno

novità importanti in particolare nel commercio con l'estero

Nel 2022 arrivano novità in materia di Iva e si rileva qualche slittamento, che di seguito si sintetizza:

  • ultimi invii dell’esterometro: anche nel 2022 andrà gestito l’invio trimestrale, con le seguenti

modalità: entro il 31.01.2022 si invia il quarto trimestre 2021, entro il 2.05.2022 si invia il primo

trimestre 2022, entro il 22.08.2022 si invia il secondo trimestre 2022 (ultimo invio);

  •  fatture estere tramite Sdi: dal 1.07.2022 i dati relativi alle operazioni nei confronti di soggetti non

stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario “XXXXXXX”, mentre i dati relativi alle e-fatture

ricevute da soggetti non stabiliti saranno identificate dai codici “tipo documento” “TD17”, “TD18” e

“TD19”, rispettivamente per: acquisti di servizi esteri, acquisti di beni intracomunitari e acquisti di

beni già presenti sul territorio nazionale;

  •  indicazione in fattura delle lettere d’intento: il file Xml deve contenere nel campo 2.2.1.14

“natura” il codice “N3.5”, nel blocco “altri dati gestionali” per ogni singola dichiarazione d’intento: nel

campo 2.2.1.16.1 la dicitura “intento”, nel campo 2.2.1.16.2 il numero del protocollo di ricezione

della dichiarazione ed il suo progressivo (separati dal segno “-” o dal segno “/”), nel campo

2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica.

- Iva sul trasporto internazionale

Durante la conversione in legge del decreto fiscale è stato introdotto l’art. 5-septies che rende

imponibili a Iva, dal 1.01.2022, i trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più

vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso

dai vettori principali.

Pertanto, dal 1.01.2022 è venuta meno la possibilità, indicata in più orientamenti di prassi del Fisco

italiano, di estendere il regime di non imponibilità Iva nei trasporti internazionali, quando i contratti sono

realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub[1]commesso dai vettori principali. Infatti, le prestazioni di cui al primo comma, numero 2, dell’articolo 9

del Dpr 633/72 «non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal

titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui

al numero 4) del medesimo primo comma».

Pertanto, tali operazioni continueranno ad essere non imponibili solo per esportatori, titolari del regime

di transito, importatori, destinatari dei beni o prestatori dei servizi di cui all’art. 9, c. 1, n. 4 D.P.R.

633/1972.

La modifica ha origine da una pronuncia della Corte di Giustizia Ue del 29.06.2017 (causa C-288/16),

in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e, della direttiva 2006/112/Ce va

interpretato nel senso che l’esenzione non si applica a una prestazione di servizi relativa a

un’operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti

direttamente al mittente o al destinatario dei beni. Il Fisco italiano, invece, aveva sempre sostenuto il

contrario: per tutte, si veda la Ris. n. 412019 del 21.09.1977.

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