Novità iva del nuovo anno
Nel 2022 arrivano novità in materia di Iva e si rileva qualche slittamento, che di seguito si sintetizza:
- ultimi invii dell’esterometro: anche nel 2022 andrà gestito l’invio trimestrale, con le seguenti
modalità: entro il 31.01.2022 si invia il quarto trimestre 2021, entro il 2.05.2022 si invia il primo
trimestre 2022, entro il 22.08.2022 si invia il secondo trimestre 2022 (ultimo invio);
- fatture estere tramite Sdi: dal 1.07.2022 i dati relativi alle operazioni nei confronti di soggetti non
stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario “XXXXXXX”, mentre i dati relativi alle e-fatture
ricevute da soggetti non stabiliti saranno identificate dai codici “tipo documento” “TD17”, “TD18” e
“TD19”, rispettivamente per: acquisti di servizi esteri, acquisti di beni intracomunitari e acquisti di
beni già presenti sul territorio nazionale;
- indicazione in fattura delle lettere d’intento: il file Xml deve contenere nel campo 2.2.1.14
“natura” il codice “N3.5”, nel blocco “altri dati gestionali” per ogni singola dichiarazione d’intento: nel
campo 2.2.1.16.1 la dicitura “intento”, nel campo 2.2.1.16.2 il numero del protocollo di ricezione
della dichiarazione ed il suo progressivo (separati dal segno “-” o dal segno “/”), nel campo
2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica.
- Iva sul trasporto internazionale
Durante la conversione in legge del decreto fiscale è stato introdotto l’art. 5-septies che rende
imponibili a Iva, dal 1.01.2022, i trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più
vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso
dai vettori principali.
Pertanto, dal 1.01.2022 è venuta meno la possibilità, indicata in più orientamenti di prassi del Fisco
italiano, di estendere il regime di non imponibilità Iva nei trasporti internazionali, quando i contratti sono
realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub[1]commesso dai vettori principali. Infatti, le prestazioni di cui al primo comma, numero 2, dell’articolo 9
del Dpr 633/72 «non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal
titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui
al numero 4) del medesimo primo comma».
Pertanto, tali operazioni continueranno ad essere non imponibili solo per esportatori, titolari del regime
di transito, importatori, destinatari dei beni o prestatori dei servizi di cui all’art. 9, c. 1, n. 4 D.P.R.
633/1972.
La modifica ha origine da una pronuncia della Corte di Giustizia Ue del 29.06.2017 (causa C-288/16),
in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e, della direttiva 2006/112/Ce va
interpretato nel senso che l’esenzione non si applica a una prestazione di servizi relativa a
un’operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti
direttamente al mittente o al destinatario dei beni. Il Fisco italiano, invece, aveva sempre sostenuto il
contrario: per tutte, si veda la Ris. n. 412019 del 21.09.1977.