Novità per i modelli Intrastat

in vigore dal prossimo 1° gennaio

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane, d’intesa con Agenzia delle Entrate e Istat

(determinazione n. 493869/2021), dal 1.01.2022 sarà introdotto il modello Intra 1-sexies con cui gli

operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con

differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel

proprio Stato estero (call-off stocks).

 È eliminata, per gli acquisti intracomunitari, la presentazione del modello Intrastat trimestrale.

Inoltre, per la presentazione mensile è innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali

effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Nel modello non è più

richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle

operazioni in valuta.

Per le cessioni intraUE è previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione

relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. Il dato sull’origine

segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è

ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni

sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata.

Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine

non preferenziale. Questa informazione non è sempre a disposizione dell’operatore nazionale e questo

potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare

correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis.

È prevista una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue, per le spedizioni e gli

arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare

in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura

combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000». Un’altra novità riguarda la

compilazione del codice della natura della transazione, ossia il dato che individua la ragione del

trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In

particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20

milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il

dettaglio della seconda cifra (colonna B). Per esempio, in caso di lavorazione conto terzi senza

passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare

in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.

Per il modello Intra 2-quater servizi ricevuti, sono previste sostanziali semplificazioni: è abolito

l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale; è cancellato l’obbligo di fornire le

informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di

erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.

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