Imposte per modifiche statutarie degli enti del Terzo settore

Dal 2018 Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri potranno beneficiare dell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie. Nel caso in cui le modifiche siano volte ad adeguarsi a cambiamenti normativi è prevista l’esenzione. Solamente per le organizzazioni di volontariato è stata disposta l’esenzione anche a tutti gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività.

Tale agevolazione sarà ampliata anche a tutti gli enti del Terzo settore quando sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Inoltre, anche per le imposte di bollo è previsto un regime agevolato per Onlus e organizzazioni di volontariato, ossia l’esenzione per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste. Quando sarà attivo il Registro unico nazionale, tale esenzione sarà estesa a tutti gli enti del Terzo settore, comprendendo ogni altro documento cartaceo o informatico.

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