Fattura elettronica nel regime forfetario

obbligatoria dal 1° gennaio

Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative

variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato XML

attraverso il Sistema di Interscambio.

Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19 e, poiché

effettua operazioni senza l’applicazione dell’Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2. Considerando

che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime forfetario non sono assoggettati a

ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati

gestionali” la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

 Inoltre, quando l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l’applicazione dell’imposta

di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.

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