Fattura elettronica nel regime forfetario
Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative
variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato XML
attraverso il Sistema di Interscambio.
Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19 e, poiché
effettua operazioni senza l’applicazione dell’Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2. Considerando
che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime forfetario non sono assoggettati a
ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati
gestionali” la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
Inoltre, quando l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l’applicazione dell’imposta
di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.