Divieto di fattura elettronica verso privato consumatore

lo scontrino deve avere la prevalenza rispetto alla fattura

Il Garante della privacy, nel provvedimento 22.12.2021, ha disposto il divieto di fattura elettronica per le

operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali. In tutti i casi in cui l'operatore economico può

certificare l'operazione verso un consumatore finale con strumenti diversi dalla fattura elettronica, ad

esempio lo scontrino fiscale, è a tali ultimi documenti che si dovrà fare riferimento.

In difetto, l'operatore incorrerà in una violazione della privacy, esponendo inutilmente il cliente privato

ai trattamenti dei dati da parte delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, anche quando gli stessi non

sarebbero consentiti. Secondo il Garante l'emissione di una fattura elettronica e la conseguente

trasmissione al SDI, per le operazioni B2C, può ritenersi autorizzata ai sensi del Regolamento sulla

privacy unicamente laddove ciò sia previsto da un obbligo di legge ovvero avvenga su richiesta del

consumatore finale.

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