Decreto Sostegni bis

Le procedure si complicano e mancano le disposizioni dell'Agenza delle Entrate

Il Decreto Sostegni bis introduce per le partite Iva ammesse al fondo perduto l’obbligo di autodichiarare il rispetto dei vincoli generali dettati dalle regole del Temporary Framework sugli aiuti di Stato per evitare contestazioni sul cumulo dei sostegni pubblici.

La possibilità di ottenere l’integrazione del bonifico ai risultati di esercizio è vincolata all’autorizzazione preventiva della Commissione Europea, poiché l’aiuto commisurato agli utili esce dal binario classico del calo del fatturato fissato al 30%.

Per aderire ai nuovi aiuti le partite Iva dovranno anticipare la dichiarazione dei redditi 2020 al 10.09.2021 (la scadenza ordinaria è al 30.09.2021) per far partire in tempo utile l’integrazione di fine anno basata sugli utili e non sul fatturato.

Irrisolto il problema degli «esodati dai ristori», cioè chi non raggiunge la soglia minima di calo di fatturato poiché nel 2019, considerato dai parametri ministeriali l’anno di riferimento per misurare l’attività “normale”, gli incassi sono stati discontinui.

In linea di principio, la norma delinea le seguenti ipotesi: o un contributo di pari importo a quello che sarà percepito in relazione a quanto previsto dal D.L. 41/2021 recentemente convertito in legge; o un contributo «maggiorato» per tenere conto della diminuzione dell'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi, superiore al 30%, confrontando il periodo 1.04.2020 – 31.03.2021 rispetto al periodo 1.04.2019 – 31.03.2020. Questa ipotesi, peraltro, ha degli scaglioni più dettagliati rispetto alle versioni precedenti; o un contributo che tiene conto del peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019 al verificarsi di una soglia percentuale da definire con decreto, al netto dei contributi già ottenuti in base alle diverse disposizioni che si sono succedute fino dal 2020.

 Per ottenere il contributo in questa ultima forma, dovrà essere presentata una istanza entro 30 giorni dall'avvio della procedura telematica (a pena di decadenza) con modalità che dovranno essere definite dall’Agenzia delle Entrate.

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