Decadenza dalla rateazione in essere
Per effetto delle novità apportate dall'art. 3 D.L. 146/2021, è stato concesso ai contribuenti con piani di dilazione in essere alla data dell’8.03.2020 e che hanno usufruito delle sospensioni dei pagamenti per le disposizioni pandemiche, di corrispondere entro il 2.11.2021 almeno il numero minimo di rate per evitare la decadenza dai piani. Il numero minimo di rate è stato ridotto dal citato art. 3, che ha previsto, per i soli contribuenti con piani di rateizzazione in essere ante sospensione, che gli effetti della decadenza dalle dilazioni scattassero con il mancato pagamento di 18 rate (invece di 10) anche non consecutive.
Una volta decaduti dalle dilazioni, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
In alternativa il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso non è concesso un piano ex novo ma la nuova rateizzazione segue la precedente e il nuovo piano è ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.