Compensazione con le cartelle della PA
Le modifiche apportate dall’art. 20-ter del decreto Aiuti (D.L. 50/2022) all’art. 28-quater D.P.R. 602/1973 hanno fatto messo a regime la norma sulla compensazione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti a ruolo; nella compensazione sono compresi anche i crediti per prestazioni professionali. Tali modifiche hanno efficacia dal 16.07.2022.
Più in particolare, la norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi.
Ora si ha una sola norma (quella dell’art. 28-quater) che disciplina l’istituto della compensazione, al fine di superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi al tipo di crediti compensabili e quelli riguardanti la differenza tra credito e debito residuo.
Gli importi dei crediti devono essere certificati dall’amministrazione interessata a favore della quale sono stati effettuati i lavori, per poter procedere al loro utilizzo in compensazione.