Cessione bonus edilizi

più complessità e con maggiori limiti

Quarta cessione per banche, intermediari e assicurazioni, ma con una nuova complicazione: la responsabilità solidale direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione (in sostanza, il committente). Un paletto che sta già creando parecchi malumori e che sembra l’ennesimo ostacolo normativo per rendere l’agevolazione poco utilizzabile.

 Prevista anche la proroga per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura, ma solo per i soggetti Ires e le partite Iva. Potranno arrivare fino al 15.10.2022: un modo, soprattutto, per dare più tempo alle imprese di gestire gli sconti in fattura. I privati, invece, dovranno chiudere, come era già previsto, entro il 29.04.2022.

 Entrambe le novità sono contenute nell’emendamento riformulato 28.04 alla legge di conversione del Decreto Bollette (D.L. 17/2022), approvato dalle commissioni riunite Ambiente[1]Attività produttive della Camera, che va anzitutto a modificare l’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020. In sostanza, a partire dal 1.05.2022, alla 4^ cessione del credito saranno autorizzate banche, intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del TUB, società appartenenti a gruppi bancari e compagnie assicurative.

 Il Governo conferma l’impegno a spostare in avanti il termine del 30.06.2022, che attualmente vincola chi sta effettuando lavori di 110% su unità indipendenti e case unifamiliari a raggiungere almeno il 30% di lavori per godere del superbonus, fino al 31.12.2022.

L’ulteriore cessione consentita ai soggetti vigilati, a favore di chiunque, sia nel caso in cui il credito derivi originariamente da una cessione sia dal riconoscimento di uno sconto in fattura, si differenzia dalle altre per due requisiti peculiari: da un lato, infatti, è possibile solo se i cedenti «hanno esaurito il numero delle cessioni» normalmente consentite (ossia le due in ambiente controllato); dall’altro prevede di default una responsabilità solidale del cedente per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di sanzioni e interessi come previsto al c. 5 dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Condividi l'articolo:

Ultime News

18Apr2024
contratto commercio da luglio la prima rata dell'una tantum
23Gen2024
La Cassazione, con la sentenza n. 2129/2023, ha stabilito il dovere del commercialista di effettuare la segnalazione di operazione sospetta della società cliente di cui tiene la contabilità, che ha effettuato numerosi ed ingenti prelevamenti per contanti
09Gen2024
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto la maxi-deduzione del 120% del costo relativo all’incremento occupazionale al fine di agevolare i datori di lavoro che nel 2024 innalzano l’occupazione stabile attraverso il ricorso a contratti di lavoro subordina