Bonus idrico
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle
risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi
su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari di sostituzione di:
- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione
di flusso d’acqua.
Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri
e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di
flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di
portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.
Con decreto sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto
del limite di spesa previsto.