Bonus edilizi 2023 e cessione dei crediti (seconda parte)

aperti nuovi termini

Per i crediti d’imposta derivanti da spese pagate nel 2023 la possibilità di cessione varia a seconda del momento di avvio dei lavori e del tipo di agevolazione. Il D.L. 11/2023 ha previsto che i lavori avviati entro il 16.02.2023 generano bonus cedibili; per quelli avviati dal 17.02.2023, invece, è preclusa la cessione del credito o sconto in fattura (sia per il superbonus, sia per le altre agevolazioni ordinarie cedibili).

 Gli emendamenti al D.L. 11/2023 introducono, però, dei correttivi: 

  • coloro che hanno avviato interventi in attività edilizia libera agevolati da bonus ordinari diversi dal superbonus e alla data del 16.02.2023 non avevano ancora iniziato i lavori, per salvare la cessione o lo sconto in fattura, è sufficiente avere eseguito un primo pagamento entro il 16.02.2023 oppure, se non è ancora stato effettuato alcun pagamento, autocertificare di avere stipulato un accordo vincolante tra committente e fornitore;
  • per chi si è trovato al 16.02.2023 con un contratto preliminare per una casa ristrutturata da un’impresa (o per un sismabonus acquisti) non ancora registrato il riferimento non è più alla data di registrazione del preliminare, ma alla data in cui l’impresa che ha eseguito i lavori ha chiesto il titolo abilitativo. Lo stesso principio è esteso all’acquisto del box auto pertinenziale;
  •  il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è escluso dal blocco delle cessioni;
  • nelle zone sismiche 1, 2 e 3 resta cedibile il superbonus relativo a interventi ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione urbana approvati dalle amministrazioni comunali alla data del 17.02.2023;
  •  resta possibile lo sconto in fattura e cessione dei bonus che derivano da interventi eseguiti da case popolari, cooperative edilizie a proprietà indivisa e soggetti del Terzo settore ammessi al superbonus purché già costituiti al 17.02.2023;
  • restano sempre cedibili anche i bonus per lavori eseguiti su immobili danneggiati dai terremoti e ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 con dichiarazione dello stato d’emergenza. Ciò vale anche per le opere su immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche di settembre 2022.
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