Attenzione alle PEC

Obbligo di monitoraggio costante

Chi ha fatto una PEC anche per utilizzo meramente personale dovrà effettuare giornalmente il controllo della casella postale per evitare sgradite sorprese di scadenza dei termini.

L’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha recentemente comunicato l’attivazione online dell’INAD, l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese, istituito dall’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, D-Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) domiciliodigitale.gov.it

I domicili digitali presenti nell’INAD sono indirizzi elettronici “eletti”, validi ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Essi, pertanto, sono validi ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale nonché ai fini delle notificazioni in proprio tramite PEC degli avvocati, ai sensi dell’art 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Allo stato costituiscono elenchi pubblici (di cui all’art. 16-ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.) per il reperimento degli indirizzi di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (art. 1, co. 1, lett. n-ter del CAD):

1. INIPEC - indice nazionale della posta elettronica certificata previsto dall’articolo 6- bis del CAD

  1. INAD - indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall’articolo 6-quater del CAD
  2. ANPR - anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall’articolo 62 del CAD
  3. Registro PP.AA - Elenco delle PEC delle Amministrazioni Pubbliche (ex art. 1, co. 2, D-Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i) formato dal Ministero della giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, previsto dall'articolo 16, comma 12, del D-L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
  4. Registro Imprese - registro dei domicili digitali delle imprese, previsto dall'articolo 16, comma 6, del D-L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. in L. 28 gennaio 2009, n. 2
  5. ReGIndE - registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei:
    1. soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell’ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.)
    2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell’ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del notariato)
    3. professionisti non iscritti ad alcun albo professionale ma nominati dal giudice come consulenti tecnici d’ufficio o, più in generale, ausiliari del giudice o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato al Ministero della giustizia l’albo previsto dall’art. 7 del (“Regolamento”) D.M. del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del D-L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. in L. 22 febbraio 2010 n.24 e s.m.i.
  6. IPA- indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall’articolo 6-ter del CAD (utilizzabile per l’invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale “in caso di mancata comunicazione” dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche al Registro PP. AA., ove risultino indicati per la stessa amministrazione più domicili digitali), la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario (art. 16 commi 12 e 13 ed art. 16-ter comma 1-ter del D-L. 18ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 mod. dal D- L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120)

Nell’INAD, per gli Avvocati, l’indirizzo PEC professionale presente nel Registro INIPEC (Indice nazionale della posta elettronica certificata, previsto dall’art. 6-bis del CAD) sarà automaticamente inserito (per importazione), quale domicilio digitale personale predefinito degli Avvocati, salva la facoltà di eleggerne uno differente quale domicilio digitale delle persone fisiche.

Anche i cittadini potranno, qualora lo riterranno, modificare e gestire il proprio domicilio digitale personale, avvalendosi delle funzioni del portale (in seguito sarà possibile anche tramite il portale dell’ANPR), eleggendo un domicilio digitale personale diverso da quello presente in INI-PEC. Gli stessi avranno la facoltà di cessazione del domicilio digitale senza necessità della elezione di un nuovo domicilio digitale (facoltà che non sarà riconosciuta ai professionisti iscritti nell’INAD).

Il 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, verranno automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione.

 

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