Aggiornamento nuovi termini di emissione Fattura Elettronica
Casistiche |
Fino al 30.06.2019 |
Dal 01.07.2019 |
Cessione di merce non da D.D.T. (fattura immediata) |
Possibilità di inviare la fattura allo SDI entro la liquidazione IVA del mese (per i contribuenti mensili) o del trimestre (per i contribuenti trimestrali). |
La fattura deve essere inviata allo SDI entro 10 (forse 15) giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. |
Esempio: il 5 luglio 2019 viene effettuata una cessione di merce senza D.D.T. La fattura di vendita deve essere datata 5 luglio (giorno di effettuazione dell’operazione) e dovrà essere inviata allo SDI entro il 15 luglio (10 giorni dall’effettuazione dell’operazione).
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Prestazione di servizi |
Per le prestazioni di servizi valgono le stesse regole illustrate per la fattura immediata. |
Per le prestazioni di servizi valgono le stesse regole illustrate per la fattura immediata. |
Cessione di merce da D.D.T. (fattura differita) |
La fattura doveva essere inviata allo SDI seguendo la regola: data fattura = data invio a SDI. |
La fattura può essere inviata allo SDI in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° e il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle consegne.
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Esempio: Alla fine del mese di luglio la società deve emettere la fattura di vendita riepilogativa di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto nelle date del 2, 12 e 27 luglio 2019, documentate per mezzo di DDT. La data della fattura di vendita deve essere uguale a quella dell’ultima consegna effettuata (27 luglio 2019). L’invio al SDI potrà essere effettuato contestualmente o entro il 15 di agosto. Si consiglia vivamente di trasmettere la fattura al SDI entro il 10 del mese successivo. Infatti, lo SDI ha tempo 5 giorni per accettare/scartare la fattura. Se la stessa non dovesse essere effettuata entro il 10 del mese si incorre nel rischio di non concedere al SDI il tempo necessario per elaborarla. |